Ultimo Aggiornamento: 09.05.2007
I. NOME, SEDE E SCOPO
1. Sotto la ragione sociale ASPASI esiste, siccome costituita il 24 giugno 1983, l ‘Associazione Passeggeri e Aeroporti della Svizzera Italiana, un’associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 ss Codice Civile Svizzero.
La sede della società è a Lugano, il recapito è presso i copresidenti.
Scopo dell’associazione è promuovere:
- il futuro dell’aviazione nel Canton Ticino tramite azioni sociali, politiche e/o finanziarie;
- la promozione degli interessi e dei diritti dei passeggeri aerei della svizzera italiana;
- elaborare progetti e studi che siano d’aiuto allo sviluppo di tutta la filiera del settore aeronautico ticinese; per questo l’associazione focalizza la sua attività su tutti gli scali aeroportuali presenti.
- Essa si occupa di uno sviluppo efficiente e rispettoso dell’ambiente, della mobilità aerea privata e di linea da e per il Ticino e dei relativi servizi nell’interesse sia dei passeggeri sia, più in generale, dell’economia della Svizzera Italiana. Essa persegue un’aperta politica di informazione nei confronti dei propri aderenti e delle autorità.
- Essa sostiene in particolare iniziative pubbliche o private miranti al miglioramento dei collegamenti aerei da per il Ticino, all’inserimento della Svizzera Italiana nel traffico aereo nazionale e internazionale e al miglioramento delle infrastrutture e dell’esercizio aeroportuali.
Essa collabora con organizzazioni in Svizzera e all’estero aventi scopi analoghi.
II. SOCI
2. Possono essere soci dell’associazione persone fisiche, persone giuridiche e enti di diritto pubblico.
I soci si suddividono in:
a) soci: coloro che aderiscono all’associazione versando la tassa sociale;
b) soci contribuenti: soci, persone o istituzioni che versano all’associazione un significativo contributo;
c) soci onorari: soci, persone o istituzioni della politica o dell’economia che si sono distinti particolarmente nel conseguimento degli scopi dell’associazione.
3. Il Comitato decide inappellabilmente sulle domande di adesione (scritte o orali) e sull’assegnazione a una categoria di soci tra soci e soci contribuenti.
La qualifica di socio onorario è decisa a maggioranza semplice dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato.
L’accettazione della domanda di adesione comporta per il socio il riconoscimento degli statuti e l’adempimento, pro rata sino alla dimissione, degli obblighi in essi stabiliti.
4. La qualità di socio cessa:
– mediante dimissione del socio, da comunicare per iscritto al Comi tato per la fine di un esercizio
– per decesso del socio o scioglimento della persona giuridica
– per esclusione del Comitato qualora un socio violi gli statuti o le decisioni dell’ associazione o tenga un comportamento dannoso per l’associazione. La decisione di esclusione richiede la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Comitato.
5. Nell’Assemblea dell’associazione ogni socio in regola con il pagamento della tassa sociale ha diritto a un voto.
Solo i soci in regola con il pagamento della tassa sociale possono beneficiare di eventuali vantaggi particolari che l’associazione riesce a conseguire per i propri aderenti o partecipare a estrazioni destinate agli aderenti.
III. PATRIMONIO
6. Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle tasse sociali, da contributi volontari di soci o di terzi o da collette.
Il patrimonio dell’associazione può e deve essere impiegato unicamente per l’adempimento degli scopi dell’associazione.
In caso di scioglimento dell’associazione il suo patrimonio va assegnato a associazione o ente avente scopi analoghi.
IV. TASSE SOCIALI E RESPONSABILITÀ
7. Le tasse sociali sono decise anno per anno dall’Assemblea secondo i bisogni dell’associazione.
La tassa annua minima per ogni persona fisica è di fr. 50.–.
La tassa annua minima per ogni persona giuridica è di fr. 250.-
La tassa annua minima per ogni associazione è di fr: 400.-
La tassa annua minima per ogni partner è di fr. 1000.-
-.
8. Solo il patrimonio dell’associazione risponde per i debiti della stessa. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.
V. ORGANI
9. Gli organi dell’associazione sono i seguenti:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Comitato
c) I revisori
a) L’assemblea
10. L’Assemblea è costituita dai singoli soci.
11. L’Assemblea è convocata dal Comitato mediante avviso scritto con indicazione delle trattande e delle proposte del Comitato con preavviso di almeno 20 giorni.
L’Assemblea generale ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno.
Un quinto dei soci può chiedere al Comitato la convocazione di un’Assemblea straordinaria, indicando le trattande e le proposte. Il Comitato è tenuto a indire tale Assemblea entro un mese dalla ricezione della richiesta.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione, in caso di suo impedimento da un membro di Comitato o da un Presidente del giorno eletto dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea decide sui seguenti punti:
– modifica degli statuti
– accettazione della relazione del Comitato e dei conti annuali
– ammontare delle tasse sociali annue
– scarico del Comitato
– nomina del Comitato e del Presidente
– nomina dei revisori
– nomina dei soci onorari
– decisione di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
L’Assemblea decide a maggioranza semplice dei voti emessi.
Per i seguenti oggetti è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti emessi:
– modifica degli statuti
– decisione di scioglimento e liquidazione dell’associazione
b) il Comitato
12. Il Comitato è costituito da almeno cinque membri nominati dall’Assemblea.
Il periodo di nomina è di due anni. Ogni membro è rieleggibile.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea; per il resto il Comitato si costituisce da sé.
Se un membro di Comitato lascia lo stesso, l’Assemblea nomina un nuovo membro per completare la durata di nomina.
13. Il Comitato stabilisce chi rappresenta l’associazione verso terzi e i diritti di firma per l’associazione.
14. Il Comitato conduce gli affari dell’associazione.
Egli è competente a decidere su ogni oggetto che non sia di esclusiva competenza dell’Assemblea.
15. Il Comitato decide alla maggioranza semplice dei presenti, purché sia presente almeno la metà dei componenti il Comitato.
c) I revisori
16. L’Ufficio di revisione è costituito da una o più persone che possono anche essere non soci. Il periodo di nomina è di due anni.
17. I revisori hanno il compito di verificare i conti dell’associazione e di farne rapporto all’Assemblea dei soci.
NORME FINALI
18. I presenti statuti entrano immediatamente in vigore e sostituiscono ogni precedente statuto.
Statuti approvati dall’Assemblea generale ordinaria del 09.05.2007 (revisione generale).
Statuti precedenti:
24.05.1983 (assemblea costitutiva)
25.02.1992 (modifica art. 14 e 15)
18.05.2005 (modifica art. 7)