Problemi di viaggio? Oltre alla propria legislazione, la Svizzera ha ripreso anche i diritti del passeggero sanciti dall’Unione europea (Ue).

L’impresa di trasporto (vettore) è responsabile per i danni al bagaglio dovuti a distruzione, perdita o danneggiamento (fino a un importo di 1 000 DSP)*. Ciò vale in tutto il mondo, se il volo è effettuato da una compagnia aerea svizzera o dell’Ue.

Se il numero di passeggeri supera i posti disponibili, se il volo è stato cancellato o subentrano ritardi prolungati, avete diritto ad un risarcimento finanziario e ad altri tipi di assistenza da parte della compagnia aerea.

Nelle pubblicità deve essere indicato il prezzo complessivo di un volo. Il prezzo del biglietto deve quindi comprendere il supplemento per il carburante, le tasse aeroportuali, le tasse di sicurezza e tutte le altre tasse accessorie.

L’impresa di trasporto è civilmente responsabile in caso di morte o di lesioni personali di un passeggero in occasione di un incidente a bordo di un aereo o durante le operazioni di imbarco o di sbarco.

Se, nell’ambito di un viaggio”tutto compreso”, non sono state fornite le prestazioni concordate, avete diritto a chiedere un risarcimento al tour operator o all’agenzia di viaggio presso cui avete acquistato tale viaggio. Questo diritto vale indipendentemente dalla destinazione del viaggio, a condizione che quest’ultimo sia stato prenotato in Svizzera o in un Paese dell’Ue.