Problemi di viaggio? Oltre alla propria legislazione, la Svizzera ha ripreso anche i diritti del passeggero sanciti dall’Unione europea (Ue).
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L’impresa di trasporto (vettore) è responsabile per i danni al bagaglio dovuti a distruzione, perdita o danneggiamento (fino a un importo di 1 000 DSP)*. Ciò vale in tutto il mondo, se il volo è effettuato da una compagnia aerea svizzera o dell’Ue.
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Se il numero di passeggeri supera i posti disponibili, se il volo è stato cancellato o subentrano ritardi prolungati, avete diritto ad un risarcimento finanziario e ad altri tipi di assistenza da parte della compagnia aerea.
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Nelle pubblicità deve essere indicato il prezzo complessivo di un volo. Il prezzo del biglietto deve quindi comprendere il supplemento per il carburante, le tasse aeroportuali, le tasse di sicurezza e tutte le altre tasse accessorie.
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L’impresa di trasporto è civilmente responsabile in caso di morte o di lesioni personali di un passeggero in occasione di un incidente a bordo di un aereo o durante le operazioni di imbarco o di sbarco.
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Se, nell’ambito di un viaggio”tutto compreso”, non sono state fornite le prestazioni concordate, avete diritto a chiedere un risarcimento al tour operator o all’agenzia di viaggio presso cui avete acquistato tale viaggio. Questo diritto vale indipendentemente dalla destinazione del viaggio, a condizione che quest’ultimo sia stato prenotato in Svizzera o in un Paese dell’Ue.